In base al Regolamento IVASS n. 44 del 9 agosto 2012, la Compagnia è tenuta alla redazione e alla trasmissione alla medesima Autorità di una relazione annuale recante gli elementi dettagliati circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali e le misure organizzative interne adottate per contrastare le frodi.
Il medesimo Decreto Legge prevede altresì che le compagnie di assicurazione sono tenute ad indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall’accertamento delle frodi.
Per il calcolo del risparmio, conformemente alle indicazioni ricevute dall’IVASS, sono stati conteggiati i solo i sinistri oggetto di approfondimento del rischio frode e passati senza seguito.
Ai sensi dell'art. 30, la stima relativa alla riduzione degli oneri per i sinistri derivante da tale attività è pari a: